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[Infortunio Causato Da Attrezzature Di Lavoro Non Idonee In Cantiere: Chi Ne Risponde?]

Se anche tu come me operi nel settore sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, o sei molto più semplicemente  un committente che ne vuol saperne di più, ti sarà certamente capitato di chiederti cosa succede nel caso in cui le attrezzature di lavoro non sono state installate ed utilizzate in conformità delle istruzioni d’uso durante l’esecuzione dei lavori.

Più banalmente ti sarai chiesto:

Se succede un infortunio a un lavoratore mentre utilizza attrezzature 
di lavoro non idonee, chi ne risponde?

Com’è giusto che sia, il primo ad essere oggetto di contestazione da parte degli organi ispettivi è il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori.

Bene, a questo punto se sei un committente starai tirando un sospiro di sollievo ora…

Aspetta un attimo: Ricaccia indietro il sospiro e leggi il seguito!

Oltre al datore di lavoro dell’impresa esecutrice ne risponde anche il committente dei lavori!

Si, hai capito bene!

Ok, lo so… ti starai chiedendo: ma che diavolo centra il committente se l’impresa non usa attrezzatura a “regola”?

Centra eccome… ti spiego perché!

Se l’infortunio dovesse verificarsi ad esempio a causa dell’utilizzo di un ponteggio utilizzato in maniera non conforma a quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione del ponteggio stesso, gli ispettori contesteranno l’art.71, comma 4, lettera a) punto 1, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in quanto il datore di lavoro non ha preso le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano state installate ed utilizzate in conformità delle istruzioni d’uso.

Per quanto riguarda il Committente invece gli ispettori contesteranno l’art 90, comma 9, del D.lgs 81/08 e s.m.i. per non aver verificato  l’idoneità tecnico professionale dell’ impresa esecutrice dei lavori.

Infatti  nell’art 89, comma 1, lettera l), del D.Lgs 81/08 e s.m.i. viene definita l’idoneità tecnico professionale come: “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare”.

Ecco svelato perché la responsabilità va cercata da un lato sul datore di lavoro dell’impresa esecutrice (che ha l’obbligo di utilizzare attrezzatura idonea e in maniera conforme a quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione) e dall’altro lato verso il committente (che ha l’obbligo di assicurarsi che l’impresa sia in possesso, oltre che dei requisiti meramente “legali” per svolgere il lavoro, di macchine e attrezzature idonee e funzionali al lavoro da svolgere)

Detto questo sia che tu sia un tecnico, un committente o un datore di lavoro, non scherzare con la sicurezza!

Se non vuoi rischiare di pagare multe salate per colpe altrui, o peggio ancora se non vuoi passare un periodo di “villeggiatura” dietro le sbarre (si, perché nei reati in materia di sicurezza ci sono responsabilità anche penali…) rivolgiti ai professionisti del settore!

Spero di esserti stato d’aiuto e aver chiarito questo tuo dubbio.

Contattami pure per qualsiasi dubbio e/o informazione.

 

Ps. Vuoi essere anche tu un professionista preparato e competente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro? Segui uno dei nostri corsi di formazione (>>>clicca qui per la nostra offerta formativa<<<) e diventa anche tu un professionista della sicurezza!!!

PPS. Se anche tu hai bisogno di una consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro contattami subito! Da sempre metto a disposizione la mia esperienza per imprese, colleghi e committenti che ne hanno bisogno.