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Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria: quando, come e perché…

Il Medico Competente (MC) è una figura fondamentale all’interno di ogni attività lavorativa. Infatti possiamo paragonarla al pari del RSPP per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e protezione legati alla salute dei lavoratori.

Infatti il MC partecipa alla valutazione dei rischi e provvede, in collaborazione con il RSPP, ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione a tutela della salute dei lavoratori.

Il medico competente è ovviamente un medico laureato che ha delle specifiche specializzazioni in medicina del lavoro.
Oltre a questo deve essere iscritto nell’apposito elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute dove sono elencati tutti i medici competenti abilitati in Italia

(Trovi l’elenco >>>QUI<<<)

NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE

La nomina del medico competente rientra fra gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti (Art. 18 del “Testo Unico”).
La nomina è obbligatoria quando nell’azienda sono presenti rischi particolari per i quali il “Testo Unico” prevede la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Infatti ci sono rischi che possono determinare sia infortuni che malattie professionali (come per esempio la movimentazione manuale dei carichi), rischi che possono determinare solo infortuni (come ad esempio i carichi sospesi) e rischi che possono determinare solo ed esclusivamente malattie professionali (come per esempio l’esposizione a rumore costante).

Ma quali sono questi rischi particolari per cui è obbligatoria la nomina del medico?

Sono:

– movimentazione manuale dei carichi;
– utilizzo di attrezzature munite di Video Terminali – VDT – (per uso maggiore di 20 ore settimanali);
– rumore (Che supera i valori limite, ovvero 85dB e 140 Pa);
– vibrazioni (Che superano i valori limite, ovvero per il sistema mano-braccio superiori a 2,5 m/s² – e per il corpo intero superiori a 0,5 m/s²);
– campi elettromagnetici;
– radiazioni ottiche artificiali;
– agente chimici (quando superano il livello irrilevante);
– piombo (concentrazione di Piombo nell’aria superiore a 0,075 mg/m³ e/o riscontro nei singoli lavoratori di contenuto di Piombo nel sangue superiore a 40 µg di pb/100 ml di sangue);
– cancerogeni;
– amianto;
– biologico;
– tossicodipendenze (Provv. CU 30/10/2007);
– alcolismo (Allegato Provv. CU 16/03/2006);
– addetti ai lavori nei cassoni ad aria compressa;
– addetti nelle cave, miniere, industrie estrattive;
– esposizione a silice, radiazioni ionizzanti;
– lavoro notturno, sulle navi passeggeri, mercantili e da pesca;
– qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

In tutti questi casi va nominato OBBLIGATORIAMENTE IL Medico Competente.

COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

In particolare deve:

  • Effettuare gli accertamenti preventivi e periodici
  • Effettuare gli accertamenti sanitari
  • Formulare i giudizi di idoneità alla mansione
  • Aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio

Lo scopo è quello di:

  • Stabilire lo stato di salute del lavoratore all’assunzione
  • Individuare fattori individuali che aumentano il rischio
  • Evidenziare malattie o sintomi in corso e prevenirne l’insorgenza
  • Redigere l’anamnesi (cosa fa nella vita)

Inoltre il medico competente svolge anche questi compiti fondamentali:

– Partecipa alle azioni per la Valutazione del rischio
– Tiene la documentazione sanitaria
– Redige e aggiorna il Programma Sanitario
– Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o con periodicità diversa stabilita nel documento di valutazione dei rischi
– Partecipa alla riunione periodica
– Partecipa al programma di formazione e di miglioramento
– Informa i lavoratori sugli accertamenti sanitari

SORVEGLIANZA SANITARIA E IDONEITÀ ALLA MANSIONE

Lo scopo della sorveglianza sanitaria è fondamentalmente quello di stabilire lo stato di salute del lavoratore al momento dell’assunzione allo scopo di individuare malattie o sintomi in corso e prevenirne l’insorgenza oltre che evidenziare fattori individuali che possono aumentarne il rischio.
In caso di nomina obbligatoria del MC dovrai rivolgerti ad un professionista abilitato con il quale stipulare un apposito incarico dopo averne verificato i requisiti professionali.

Sarà suo compito poi visitare i tuoi lavoratori per verificarne l’idoneità alla mansione specifica da te affidatagli, evitando di esporre soggetti con problemi di salute ad agenti di rischio che potrebbero aggravare la loro salute esponendoti a gravi sanzioni.


Quindi il medico competente, sulla base delle visite mediche effettuate, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità alla mansione;
b) idoneità parziale – temporanea o permanente – con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

Contro il giudizio del MC, compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio dello stesso medico da presentare all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

UN CONSIGLIO DA AMICO

Come abbiamo visto la sorveglianza sanitaria rientra senza dubbio tra le attività più importanti di prevenzione che il legislatore ha posto in capo al datore di lavoro.

Inoltre abbiamo evidenziato che il Medico competente viene nominato obbligatoriamente dal datore di lavoro, nel caso in cui dalla Valutazione Rischi siano presenti rischi lavorativi particolari (Come Movimentazione manuale dei carichi, Polveri, Vibrazioni, Postura incongrua, Agenti chimici e/o biologici, Lavori in quota, Lavoro notturno, Radiazioni ottiche artificiali, etc..)

Tuttavia bisogna tenere presente che non basta la presenza di uno o più rischi particolari per nominare il medico, ma i rischi devono essere valutati in base al grado. Il grado dei rischi infatti dipende da molteplici fattori come per esempio, per citarne solo alcuni, la gravità del rischio, l’intensità e il tempo durante il quale il lavoratore è sottoposto allo stesso. Non sempre, quindi, è facile definire in maniera assoluta e certa l’esistenza dell’obbligo di nomina, e, in particolare, quando ci si trova di fronte a mansioni che espongono i lavoratori ad una molteplicità di fattori di rischio ma tutti di bassa entità.

 

Alla luce quindi di queste osservazioni il consiglio è quello di nominare il Medico Competente già in fase di valutazione dei rischi. In questa fase sarà infatti il medico a stabilire con certezza se è necessaria o meno la sorveglianza sanitaria, sulla base delle attività lavorative svolte, anche se non sono presenti rischi lavorativi particolari (Per i quali ti ricordo che la nomina è obbligatoria).

Detto questo per oggi è tutto! Come sempre spero di esserti stato d’aiuto e aver chiarito questo tuo dubbio.

Contattami pure per qualsiasi dubbio e/o informazione.

 

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