• Home
  • Articoli
  • [Un ERRORE frequente: i Costi della Sicurezza]

[Un ERRORE frequente: i Costi della Sicurezza]

In tantissimi mi avete richiesto approfondimenti sulla Stima dei Costi della Sicurezza.

Effettivamente c’è ancora tanta confusione, cari amici 😀

Anzi, a dire il vero, è già tanto se qualcuno si chiede cosa siano questi famigerati Costi della Sicurezza, prima ancora di saperli stimare  -.-‘

E allora, prendiamo il buon vecchio Testo Unico.

Sì, perché, vedete, non c’è nulla da inventare: tutto è normato, va “solo” applicata la Legge!

(E per chi ancora avesse dei dubbi, stiamo parlando del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, ovvero il D. Lgs  9 aprile 2008, n. 81).

Dicevo, apriamo il Testo Unico all’Allegato XV – Contenuti minimi dei Piani di Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Ma perché vi mando dritti all’Allegato XV, che parla dei Piani di Sicurezza?

Non dovevamo parlare dei Costi della Sicurezza???

Ecco, quello che molti non sanno è che uno dei tanti contenuti minimi di un PSC sono proprio i Costi della Sicurezza!

Lo ripeto:

i PSC DEVONO contenere i Costi della Sicurezza!!!

Altra cosa importante:

i Costi della Sicurezza NON sono soggetti a ribasso d’asta!

Ok, ti starai dicendo: si, ho capito che vanno computati, ma quali sono questi benedetti Costi della Sicurezza?

Per fare una stima corretta di quelli che sono i costi della sicurezza DEVONO essere stimati, per tutta la durata delle lavorazioni presenti in cantiere i Costi:

        • degli apprestamenti previsti nel PSC (del tipo Ponteggi, Trabattelli, Ponti su cavalletti, Impalcati, Parapetti, Andatoie, Passerelle, Ponti a sbalzo, Castelli di tiro e/o di carico, Armature delle pareti di scavo, Gabinetti, Locali per lavarsi, Spogliatoi, Refettori, Locali di ricovero e riposo, Dormitori, Camere di medicazione, Infermerie, Recinzioni di cantiere, Delimitazioni aree di lavoro, ecc..)
        • delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti  (i DPI dedicati alle lavorazioni NON interferenti, NON rientrano nei Costi della Sicurezza e sono a carico del Datore di Lavoro !);
        • degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
        • dei mezzi e servizi di protezione collettiva ( NON computate anche la cassetta del pronto soccorso: deve essere sempre presente ed è a carico del Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice!);
        • delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
        • degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
        • delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

E ricorda che i Costi della Sicurezza, così individuati, sono a carico del Committente.

 

Come si stimano i Costi della Sicurezza?

Una volta individuati per il cantiere specifico, – non fate come alcuni che copiano e incollano sempre gli stessi costi della sicurezza! – va fatta una stima congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita a specifici prezzari regionali per la sicurezza.

Insomma, un vero e proprio computo metrico specifico per la sicurezza del nostro cantiere!

(Ne parliamo dettagliatamente, facendo vedere esempi di casi reali e tramite specifiche esercitazioni, al fantastico corso per Coordinatori della sicurezza organizzato dal mio centro CorsiCosenza!)

Ah, non so se ve lo avevo già detto, ma…

… i Costi della Sicurezza DEVONO essere presenti in un PSC !

Ma credo che ormai siamo tutti d’accordo su questo 😛

Si, lo so, a questo punto stai pensando tra te e te: “quindi se non ho l’obbligo di redigere il PSC ovviamente non devo neanche computare i Costi della Sicurezza, giusto?”

La risposta è ancora: Ovviamente NO!!!

Infatti, i costi per la sicurezza, vanno computati anche per tutte le opere che rientrano nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.).

Le amministrazioni appaltanti infatti DEVONO stimare per tutta la durata delle lavorazioni in cantiere, nei Costi della Sicurezza, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori!

Sì, è vero, il Coordinatore per la Sicurezza ha tanti obblighi e altrettante responsabilità, anche penali…

Per questo ti chiedo: ma ti conviene rischiare di pagare multe – che sono salatissime, credimi! – o restare “game over” al fresco??? …fai tu! 😀

Quindi: non affidarti ad un centro di formazione qualunque, o, ancora peggio, ai corsi di formazione online per la tua Formazione Professionale. Rivolgiti agli specialisti del settore! 

Rivolgiti a Corsi Cosenza.

Solo così potrai stare “game over”, ma per una meritata vacanza di piacere!!!

Ora ecco tutto quello che devi fare diventare subito un Coordinatore degno di tale titolo:

        1. Clicca sul link:  http://www.corsicosenza.eu/corsi_sicurezza/corso-coordinatore-sicurezza-cosenza/
        2. Scarica tutte le informazioni compilando l’apposito form di registrazione
        3. Iscriviti e vieni a goderti il corso!

Ci vediamo al corso… Ti aspetto 😀 !

 

In ogni caso spero di esserti stato d’aiuto e aver chiarito questo tuo dubbio.

Contattami pure per qualsiasi dubbio e/o informazione.

PS. Vuoi essere anche tu un professionista preparato e competente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro? Segui uno dei nostri corsi di formazione (>>>clicca qui per la nostra offerta formativa<<<) e diventa anche tu un professionista della sicurezza!!
PPS. Se anche tu hai bisogno di una consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro contattami subito! Da sempre metto a disposizione la mia esperienza per imprese, colleghi e committenti che ne hanno bisogno.!!