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[Reati Ambientali: ruolo e responsabilità del Consulente Tecnico Ambientale]

Cari amici e colleghi, oggi ci soffermiamo sui REATI AMBIENTALI.

Se ANCHE TU vuoi scoprire come aiutare un proprietario di un’area dove nasce una discarica abusiva, oppure ti è stato richiesto di seguire un intervento di bonifica d’amianto, allora devi ASSOLUTAMENTE leggere questo articolo !

 

“ … Non si distribuiscono pasti gratuiti…”

 

Citazione tratta dalla quarta legge dell’ecologia, riferendosi al fatto che in ecologia, come in economia, non c’è guadagno che possa essere ottenuto senza un certo costo. Non si può evitare il pagamento di questo prezzo, lo si può solo rimandare nel tempo.

 

Perché vogliamo soffermarci su queste parole?

La quarta legge dell’ecologia è importante perché consente di affermare la consapevolezza dell’uomo nel capire che ogni sua azione genera sull’ambiente un effetto che può alterare in maniera più o meno significativa l’equilibrio degli ecosistemi.

Questo concetto nasce già nel 1971 dal biologo Commoner, per poi essere ripreso dieci anni dopo, precisamente nel 1987, quando nel Rapporto di Brundtland si parla per la prima volta di SOSTENIBILITÀ: “Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni ”.

Bene, oggi siamo nel 2019 e vi chiediamo: “Quanto è realmente cambiato?”

Poco, decisamente troppo poco…

Del resto, senza sanzioni, tutto è lecito, vero ?!

La protezione dell’ambiente era stata dichiarata – già nel 1985 ! – uno degli “scopi essenziali della Comunità” e, successivamente, una “esigenza imperativa”.

Ma ecco il principio comunitario:

« chi inquina paga !!!»

 

Finalmente, si evolve e modernizza  il concetto di RESPONSABILITÀ PER REATO AMBIENTALE, oggi attribuibile anche alle persone giuridiche e, per l’altro, cresce la rilevanza di una figura come quella del Consulente Tecnico Ambientale all’interno delle società, per gestire, appunto, questa nuova forma di responsabilità.

 

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” introduce nel Codice Penale un nuovo titolo dedicato ai “Delitti contro l’Ambiente”.

 

Un notevole passo avanti.

 

Questi sono i REATI AMBIENTALI :

  • inquinamento ambientale;

  • disastro ambientale;

  • traffico ed abbandono di materiale radioattivo;

  • impedimento di controllo;

  • omessa bonifica.

Viene introdotta la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto del reato o che sono serviti a commetterlo, anche per il delitto di traffico illecito di rifiuti.

Tale misura non viene attuata quando l’imputato provvede alla messa in sicurezza e, quando necessario, alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché nel caso in cui detti beni appartengano a terzi estranei al reato.

 

In campo ambientale, uno dei tanti problemi più dibattuti – anche in seguito all’introduzione dei reati ambientali all’interno del DLGS n. 231/01 – è sicuramente quello concernente le RESPONSABILITÀ: la difficoltosa applicazione spazio-temporale del principio “chi inquina paga”, infatti, ha costretto in particolare la giurisprudenza ad adottare “soluzioni” alle lacune (o imprecisioni) legislative, che tuttavia non sono sempre state coerenti fra di loro.
Emblematico, a tale riguardo, è il caso del proprietario non colpevole dell’inquinamento (destinatario dei provvedimenti delle autorità semplicemente sulla base del criterio dominicale) e di tutti quei soggetti che, di volta in volta, sono stati chiamati a rispondere per colpe altrui (la giurisprudenza, a mero titolo esemplificativo, si è occupata della posizione del curatore fallimentare; del locatore; dei comproprietari).

Alle difficoltà legislative ed interpretative si affianca il cambio di paradigma che sta vivendo il diritto penale, che si caratterizza per il “ripensamento dei modelli di riferimento e da una progressiva presa di distanze dal diritto penale classico modellato sul reato commissivo doloso di evento” (Perini), e per la sua modernizzazione, frutto della progressiva estensione di campo dei “reati artificiali”.

In sintesi, si tratta di un nuovo “diritto penale del rischio” – a fondamento probabilistico e imperniato sulla violazione del dovere – che ha immediate ripercussioni in relazione all’elemento soggettivo e alla tipologia di responsabilità.

 

D’altro canto – e con sempre maggior frequenza – l’accertamento di responsabilità penali è significativamente condizionato (e, a volte, determinato in via esclusiva !), dalle valutazioni su aspetti tecnici delle vicende, proprio con riferimento al “diritto penale del rischio”, espressivo delle incertezze e della complessità tecnologica della società contemporanea.

 

Proprio per questo nasce l’esigenza della figura del CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE !

 

In questo complesso quadro generale, il Consulente Tecnico – Giuridico Ambientale assume un RUOLO CENTRALE – soprattutto nel caso degli illeciti colposi – affiancando sia l’accusa, sia la difesa nella valutazione tecnica e, in particolare, nella ricerca corretta e completa degli elementi storici sui quali le stesse valutazioni dovranno trovare rispondenza fattuale, diventando “il protagonista della dialettica di formazione della prova” (Parodi).

 

Infatti, in relazione a questa fase ex post, la Cassazione ha precisato che la nozione di “accertamento” non riguarda la constatazione o la raccolta di dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova, che si esauriscono nei semplici rilievi, ma il loro studio e la relativa elaborazione critica, necessariamente soggettivi e per lo più su base tecnico-scientifica.

La distinzione fra accertamento e rilievo viene così a costituire la linea di demarcazione fra l’attività in senso stretto del Consulente e tutta una serie di attività dirette soltanto a cristallizzare e raccogliere elementi in fatto, senza alcuna forma di rielaborazione critica delle medesime.

Quanto alle RESPONSABILITÀ del Consulente, in estrema sintesi, occorre rilevare che quello dell’accusa è un Pubblico Ufficiale, e pertanto è soggetto al regime penalistico dei reati propri del pubblico ufficiale, mentre quello della difesa – libero di accettare, o meno, l’incarico – è soggetto al regime di responsabilità contrattuale.                              .

Ma più che della fase ex post, ciò che in questa fase storica merita sottolineare, è il ruolo del consulente nella fase ex ante: quella, cioè, che vede il Consulente Ambientale impegnato nel ruolo altrettanto (se non più) importante di “addetto alla prevenzione” (tecnico-economica-giuridica), attraverso il suo fondamentale apporto in materia di scelte tecnologiche dell’impresa, di valutazioni economiche e strategiche delle aziende e – volendo allargare il campo alla consulenza tecnico-giuridica, oggi più che mai indispensabile – di prevenzione della commissione di reati.

In seguito all’entrata in vigore della Legge 22 maggio 2015, n. 68 ( la quale ha riformato il D.lgs    n.121/11, che ha introdotto i Reati Ambientali all’interno della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche) gli imprenditori DEVONO fare ricorso a soggetti iper-specializzati, in grado di affiancarli nell’assolvimento dei nuovi compiti loro imposti: se, infatti, l’adozione di un modello di organizzazione gestione e controllo non è obbligatoria (anche se vivamente consigliabile), la nomina di un Consulente Tecnico è imprescindibile per l’impresa !

Il CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE si colloca in questa fase ex ante ed è il professionista di cui (anche) le imprese non potranno fare a meno !

 

 Allora, fissiamo bene quello che vi vogliamo dire.

 

In poche parole, ecco qual è il duplice ruolo, di grande responsabilità, del CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE:

 

  1. ex ante, come addetto alla prevenzione, fatto di scelte tecnologiche, valutazioni economiche e strategiche e prevenzione della commissione di reati ambientali;

  1. ex post, come consulente tecnico-giuridico ambientale, fatto di valutazioni tecniche, ricerca corretta e completa degli elementi e loro elaborazione critica su base tecnico-scientifica.

 

Ora riesci a posizionare proprio al centro la figura del CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE ? 

 

A breve partirà il nostro FANTASTICO Corso di Consulente Tecnico Ambientale, continua a seguirci sul blog e ti daremo delle importanti anticipazioni e spunti per riflessioni che poi tratteremo nel dettaglio e tecnicamente durante il Corso ! 😉

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A presto 🙂

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